POMARICO, , Provincia di Matera, Basilicata (carta geografica)           

Pomarico (MT) (informazioni su Pomarico) 

 

I CONTI PUBBLICI A POMARICO

 

PER METTERE ANCHE LE MANI NEL SACCO, IL SINDACO DI POMARICO E I SUOI AMICHETTI, I NUOVI PADRONI E PADRINI IN ITALIA, I LADRI E VERI MAFIOSI,

OLTRE A RUBARE LA PROPRIETÀ alla FAMIGLIA URICCHIO, AL SIG. TAURISANO; AL SIG. ALFREDO DE PASCALE E A TANTI ALTRI CITTADINI

OLTRE A TRUCCARE I DATI PER UNA RIPARTIZIONE DI FONDI CHE NON SPETTANO AL COMUNE; OLTRE A CHIEDERE TANTI MILIONI DI EURO PER I CONSOLIDAMENTI  (che spariscono nelle tasche private degli amministratori); 

OLTRE A CREARE UNA MIRIADE DI AZIENDE FANTASMA NELLA ZONA PIP

IL SINDACO E I SUOI AMICHETTI USANO UNALTRA ARMA INFALLIBILE PER RUBARE:

I DEBITI FUORI BILANCIO 

mercoledì 29 aprile 2015

POMARICO: L’ombra inquietante di un dissesto di cui nessuno vuole parlare.

Non è facile capire cosa siano i debiti fuori bilancio, come nascono e quali effetti concreti producano sugli enti locali. Il tema è molto tecnico. Iniziamo col dire che i debiti fuori bilancio stanno diventando il tallone d'Achille di molti comuni italiani.Diverse relazioni di varie sezioni territoriali della Corte dei Conti hanno messo in evidenza come «da fattore patologico» si siano trasformati «in ordinaria modalità di gestione della spesa». Una definizione di debito fuori bilancio l’ha fornita il Ministero dell’Interno con la circolare 20 settembre 1993 n. F.L.21/1993 dedicata ai problemi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto. In particolare, secondo il Ministero dell’Interno, il debito fuori bilancio può essere definito come “un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. Tradotto, vuol dire che i debiti fuori bilancio sono debiti assunti da un Comune al di là degli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione. Debiti, in altri termini, contratti senza deliberazione e oltre il limite di spesa autorizzato . In sintesi non è altrochè una zavorra che falsa la situazione finanziaria e gestionale di un Comune.  I debiti fuori bilancio, cioè, rendono spesso inattendibile la situazione finanziaria e gestionale ufficialmente presentata dal Comune, che può anche arrivare a evidenziare avanzi di amministrazione difatto inesistenti e orgogliosamente sbandierati alla comunità o, al contrario,occultare rilevanti disavanzi sommersi. L'articolo 194 del TUEL, il Testo unicodegli Enti Locali, stabilisce che i debiti fuori bilancio possono avere origini diverse. Possono derivare da sentenze esecutive con le quali i Comuni sono stati condannati al pagamento di una somma di denaro ( come quelli made in Pomarico); Semplificando, si può dunque parlare di debiti fuori bilancio“buoni” e di debiti fuori bilancio “cattivi”. Quelli buoni sono quelli accumulati da un Comune per finanziare opere o servizi di pubblica utilità. Quelli cattivi sono quelli che vengono a crearsi in seguito a una gestione finanziaria inadeguata protrattasi nel tempo.L’interrogativo è lecito: possibile che in tutti questi anni non si è pensato minimamente di darne conto nei documenti contabili ufficiali e operare manovre di bilancio per attutirne la “batosta” ?Probabilmente la scelta è stata proprio quella gestionale e cioè di rinviare agli esercizi futuri le ricadute di tali spese e ciò anche per non compromettere i vincoli di finanza pubblica tra cui il patto di stabilità .A chi spetta il riconoscimento dei debiti fuori bilancio? Spetta al consiglio comunale, che ha anche tra l’altro l'obbligo di trasmettere gli atti di riconoscimento della legittimità dei debiti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti. Quanti sono, in totale, i debiti fuori bilancio del comune di Pomarico ? E' una domanda alla quale nessuno, al momento, sa rispondere con certezza.

L’esame delle singole figure previste dal Testo unico sugli enti locali pone in rilievoil fatto che quella relativa ai debiti derivanti da “sentenze esecutive” (art.194, co. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto chel’ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto asaldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale cheobbliga chiunque e quindi anche l’ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo(art. 2909 cod. civ.).    In questo casol’ente territoriale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivarela procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore perl’ente territoriale. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio dei quali sia riconosciuta la legittimità con la deliberazione consiliare adottata ai sensi del primo comma dell'art. 194 e del terzo comma dell’art. 193 dell’Ordinamento degli Enti Locali possono essere utilizzate le seguenti risorse nell'ordine di priorità indicato:

a) riduzione di spese correnti o utilizzo di nuove entrate, per le quali l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
b) applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione disponibile;
c) utilizzo di disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio di cui al citatoart. 193;
d) vendita di beni del patrimonio disponibile con riferimento a squilibri di parte capitale;
e) contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento (Ministero dell’Interno - Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali-  “finalità e postulati dei principi contabilidegli enti locali “ testo approvato dall’osservatorio il 12 marzo 2008 principio contabile n. 2 punto 99).

Ai sensi del quarto comma dell'art 193 del D.Lgs 267/2000 la mancata adozione deiprovvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione disciplinata dall’art. 141 dello stesso testo unico, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del medesimo articolo (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione 17 ottobre 2013, n. 354). Qualora l'ente non possa far validamente fronte a debiti fuori bilancio con le modalità previste dagli artt.193 e 194, versa in stato di dissesto finanziario (art. 244 Tuel) ; in questo caso trattandosi di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, l'Ente può ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del Tuel. Secondo i Giudici della Corte deiconti (Sezione Regionale Piemonte, Deliberazione 17 ottobre 2013, n. 354) in base al principio di prudenza appare opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. (principio contabile n. 2 punto105) ed a tal fine in sede di approvazione del rendiconto l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti (principiocontabile n. 3 punto 105). L’art. 194 c. 2 dispone che “l'ente può provvedereanche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”. La formulazione della norma non consente eccezione di sorta facendo riferimento al pagamento del debito ed all’accordo con il creditori. Non appare possibile un piano di rateizzazione più lungo per finanziare i debiti fuori bilancio (Corte dei contiMolise deliberazione 29/2009), a meno che non venga attivata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale , che consentirebbe di concordare un pianodi rateizzazione novennale secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art243 bis del  Tuel (Corte Dei Conti  Piemonte Delibera n.354/2013). In merito alla possibilità di rateizzazione dei debiti fuori bilancio se la rateizzazione riguarda la copertura finanziaria del debito per mancanza di risorse, in ciascun bilancio va iscritta la parte di competenza; invece, se la rateizzazione riguarda i tempi del pagamento per far fronte ad esigenza di cassa, ma la copertura è prevista in unico esercizio finanziario, va iscritto l'intero importo nel bilancio di competenza ed il pagamento avverrà materialmente negli esercizi successivi.

Il risultato è l’ombra di un crac finanziario che si allunga malefico sul Comune. L’ombra inquietante di un dissesto di cui nessuno vuole parlare, ma che in molti sembrano quasi aspettare ineluttabile.

Il dilemma è votare e approvare il default, evitando lo scioglimentodel consiglio, o lasciare che lo dichiari il commissario prefettizio con il conseguente ritorno alle urne. 

Per il Comune di Pomarico si prospetta l’incubo di un dissesto finanziario. Quali sarebbero le conseguenzeeconomiche, sociali e politiche? 

Conseguenze finanziarie
L’Ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, vagliato dal Ministero dell’interno, basato sull’elevazione delle entrate proprie al livello massimo consentito dalla legge, da consolidare per i successivi quattro bilanci, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese con la contestuale messa in atto della disponibilità del personale eccedente alcuni parametri fissati dalla legge in ragione della popolazione e della fascia demografica di appartenenza. L’ente,inoltre, è tenuto a contribuire al risanamento con l’alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali, la destinazione degli avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio bilancio. Con l’introduzione della legge costituzionale numero 3 del 2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere al finanziamento dei debiti pregressi tramite il mutuo ventennale. L’ente deve quindi preoccuparsi anche di trovare le risorse da destinare al finanziamento della situazione debitoria precedente, posto interamente a suo carico. Entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. dinomina dell’Organo straordinario di liquidazione, il Consiglio dell’ente è tenuto a deliberare e presentare al Ministro dell’Interno, una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Il temine di tre mesi è perentorio e il mancato rispetto è considerato grave violazione di legge e,come tale, sanzionato con lo scioglimento del consiglio comunale.

Conseguenze amministrative
Il periodo di risanamento dell’ente dissestato è fissato in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Durante tale periodo vigono gli obblighi relativi all’applicazione delle aliquote, tariffe e canoni nella misura massima, non può essere variata in aumento la dotazione organica rideterminata, valgono le eventuali prescrizioni per la corretta edequilibrata gestione dell’ente fissate con il decreto di approvazione dell’ipotesi ed è garantito il mantenimento dei contributi erariali. Inoltre,per tutta la durata del periodo di risanamento, l’ente è soggetto al controllo centrale in materia di dotazione organica e di assunzione di personale. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione del dissesto e, comunque, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di dichiarazione del dissesto, il consiglio dell’ente è tenuto a deliberare, relativamente alle imposte e tasse locali di propria spettanza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Per l’imposta comunale sugli immobili l’Ente deve obbligatoriamente deliberare l’aliquota massima del 7 per mille. La determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale (mense scolastiche, asili nido etc..) deve essere fatta in modo che i proventi dalle tariffe coprano almeno il 36 percento dei relativi costi (identica cosa è prevista per il pre-dissesto).

I servizi
Per assicurare il riequilibrio del bilancio, l’ente dovrà adottare una manovra strutturale di riduzione delle spese correnti. A tal fine, l’ente è tenuto ad effettuare una rigorosa rivisitazione delle spese, procedendo preliminarmente alla riorganizzazione dei servizi: questo vuol dire intervenire sull’organizzazione del lavoro e sulsalario accessorio. L’ente dovrà poi verificare accuratamente la situazione economico-finanziaria delle società controllate.

Le conseguenze sociali
Relativamente alle spese di personale, l’ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica,dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero rispetto al rapporto medio dipendenti/popolazione, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La delibera di rideterminazione della dotazione organica deve essere trasmessa alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per la relativa approvazione. L’altro obbligo in materia di spesa di personale è quello di ridurre la spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.

Conseguenze politiche
L’articolo 6 del decreto legislativo 149 del 2011 prevede che  i sindaci, ritenuti responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.
E’ la Corte dei Conti che stabilisce le responsabilità degli amministratori che hanno determinato il dissesto.

pomaricosud@gmail.com

 

PERCHÈ  POSSONO OPERARE IN QUESTA MANIERA  ? CHI GLI DA I SOLDI ?

 

L’Apocalisse Meridionale: il SUD e’ il problema (ed opportunita’) numero 1 dell’Italia. L’Italia e’ MORTA se non si affronta questa questione.

Ripropongo ai lettori questo fortunato articolo che pubblicai il 31 Maggio 2012, che resta del tutto attuale. Buona Lettura.
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Di recente, sulla rete (su RISCHIO CALCOLATO ma anche su altri BLOG) c’e’ un grosso dibattito  sul FUTURO DELL’ITALIA ed e’ un fiorire di proposte e soluzioni.
Ovviamente, quando “suona la campana a morto”, il dibattito acquista di interesse.
Spesso pero’, le proposte che sono fatte da TUTTI, non inquadrano il PROBLEMA NUMERO 1 che in realta’ ha la nostra nazione: IL MERIDIONE.
Se prendiamo qualsivoglia indicatore economico (PIL, Bilancia commerciale, Occupazione, Valore aggiunto industriale, Residuo fiscale), e lo applichiamo al CENTRO NORD, abbiamo sempre un quadro virtuoso, in linea e talvolta migliore di paesi come la Germania. Perfino I valori di Spesa Pubblica in relazione al PIL in parte di queste aree e’ minore che la media Europea, e la qualita’ di molti servizi non e’ disprezzabile; lo stesso lavoro nero ed evasione, in relazione al valore aggiunto e’ per dire in Lombardia analoga a quella Tedesca. Se facciamo analogo esercizio col SUD, abbiamo un’insieme di indicatori complessivamente peggiori della Grecia, su quasi tutti i fronti.
Il meccanismo in realta’ non regge piu’.
IL Centro Nord stacca un’assegno di circa 80-100 miliardi di Euro all’anno al Sud, ed al contempo non si vedono miglioramenti sostanziali del quadro economici in queste aree. Finche’ c’era il bengodi, il meccanismo funzionava, perche’ il sud veniva finanziato non dal Nord, ma di fatto facendo Deficit, e quindi Debito, e quindi facendo pagare il conto alle future generazioni

 

 

Regolamento di Contabilità

In basso mi permetto di mettere sul sito www.uricchio.de alcuni principi di trasparenza, previsti dalla LEGGE, in merito alle entrate e le spese di un COMUNE:

 

"PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE" RICHIAMATI ALL'ARTICOLO DEL REGOLAMENTO

 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

"PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE" 

 

A. ANNUALITA' - Tale requisito obbliga ad iscrivere nel bilancio le previsioni di entrata e di spesa con riguardo al periodo temporale cui si riferiscono; il periodo di riferimento è l'anno finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre (anno solare). Le previsioni iscritte nel bilancio annuale assumono, quindi, il significato dei crediti e debiti dell'Ente (diritto a riscuotere e obbligo a pagare) la cui insorgenza è attribuibile all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio ed al quale "appartengono" (competenza finanziaria);

B. UNITA' - Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costrituiscono un complesso "unico" di risorse destinae a fronteggiare il contrapposto complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa. Sono fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata per specifiche finaliA' di spese (contributi finalizzati per investimenti o per funzioni trasferite o delegate, proventi per alienazioni patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, entrate provenienti dalla assunzione di mutui passivi, ecc.). L'applicazione di tale principio trova riscontro nell'apposito allegato dimostrativo dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio, secondo il quale le previsioni di competenza delle spese correnti sommate a quelle relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei rpestiti obbligazioni non possono essere superiori complessivamente alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, fatte salve le eccezioni previste per legge;

C. UNIVERSALITA' - Il fine generale dell'equilibrio finanziario e della trasperanza dei conti, impone che tutta l'attività finanziaria sia ricondotta al bilancio di previsione, essendo vietate le gestioni fuori bilancio. L'applicazione di tale principio comporta, quindi, che tutte le entrate e tutte le spese, senza eccezione alcuna, siano comprese nel bilancio e contabilizzate con apposite e specifiche registrazioni delle relative operazioni finanziarie, evidenziandone la qualità (voce e natura) e la quantità (valore);

D. INTEGRITA' - Tale requisito, comportando l'obbligo di iscrivere in bilancio le entrate e le spese nel loro importo "integrale" (le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le spese al loro delle eventuali e correlative entrate), non consente di effettuare alcuna compensazione tra entrate e spese ovvero tra crediti e debiti, nè di conseguenza il loro occultamento in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza delle rilevazioni finanziarie. E' finalizzato ad agevolare l'espletamento della funzione di controllo e di verifica giudiziale dei risultati di gestione, consentendo una corretta valutazione dei proventi e degli oneri relativi ai servizi pubblici;

E. VERIDICITA' - In applicazione di tale principo le previsioni di bilancio devono considerare, per le entrate, quanto potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti in relazione anche ai servizi pubblici resi e, per le spese, quelle che potranno effettuarsi nello stesso periodo per la gestione dei servizi pubblici e per far fronte agli obblighi assunti o che si prevde di dover assumere. E' funzionale all'esigenza di conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialità economiche dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attivitA' programmata per effetto di sopravalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle spese (fittizio pareggio del bilancio);

F. PAREGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Corrisponde all'obbligo legislativo secondo il quale situazione economica del bilancio non può presentare un disavanzo. Qualora nel corso della gestione si dovesse manifestare un disavazno, dovranno essere adottate le misure necessarie a ripristinare il pareggio, nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti ed in conformità alle prescrizioni di cui al rispettivo articolo del regolamento; ( A Pomarico il Sindaco acquista invece Palazzi inutili, p.e. Palazzo Glionna, facendo così quadrare i conti nella propria tasca !)

G. PUBBLICITA' - L'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasperanza dell'azione amministrativa richiedono la conoscbilità', da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio comunale edei suoi allegati. L'accessibilitA' ai dati contenuti nei documenti previsionali e programmatici deve realizzare l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine all'utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici. A tale fine, i responsabili dei servizi interessati devono assicurare, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti di organizzazione degli uffici, l'informazione diretta ai richiedenti e la pubblicità degli atti mediante appositi avvisi o notiziari da affiggersi all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti, con la periodicità richiesta dalle specifiche circostanze;

H. FLESSIBILITA' - Il consiglio Comunale, constatate particolari esigenze o fatti nuovi non previsti può determinare e destinare maggiori risorse costituite da maggiori entrate o da economie accertate di gestione con propri provvedimenti di variazione.

 

DUNQUE:

Cosa ? Volete sapere anche questo ?  Anche i dettagli del bilancio del Comune di Pomarico ? A Pomarico non si è mai usato. Quale mente "malata" vi ha suggerito di avanzare tali richieste ?

 

Noi (Sindaco e Amici) a Pomarico abbiamo aggiustato i conti sempe a modo nostro. Ai cittadini basta dire sempre che il  "COMUNE" non ha soldi.

 

Domanda:

 

Ma se quelli che sono arrivati e continuano ad arrivare sono spariti oppure stati spesi male ?

 

MA CHE TE FREGA   ? Oltre a rubare la proprietà ai privati, a recare danno, a rubare i fondi pubbici, a creare "ammmodernamenti" e  "rotatorie" -  i tecnici di queste zone vengono premiati e il loro capo, il "Sindaco" viene ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana con abbracci ed onori. Però non basta. Per la loro straordinaria performance si aumentano anche lo stipendio. Incredibile ? Leggete !

 

Intanto, ad oggi, A.D. 2007:    Un bilancio a Pomarico non è mai stato reso noto al pubblico ! Si continua ad operare nell'assoluta omertà

 

 

Tutta la storia di questa tragedia dovuto alla decisione degli URICCHIO di acquistare proprietà a POMARICO (Provincia di MATERA), Meridione d'ITALIA, per tornare nel paese NATIVO sul sito

WEB    http://www.uricchio.de

 

Segnalazione del Sig. Uricchio Paolo alla Corte dei Conti della Basilicata del 2005:

 

 

----- Original Message -----

From: procura basilicata

To: Paolo.Uricchio@t-online.de  (vecchio indirizzo e-mail ! Nuovo indirizzo = info@uricchio.de )

Sent: Tuesday, May 17, 2005 10:17 AM

Subject: comunicazione

  Si riscontra la Sua nota del 3/02/2005 significando che questa Procura sta acquisendo dalle Autorità Giudiziarie di Matera ogni utile elemento per l'esercizio per le proprie competenze.

                                        IL PROCURATORE REGIONALE

                                            (Dott. Michele ORICCHIO)

 

 ----- Original Message -----

From: procura basilicata

To: Paolo.Uricchio@t-online.de  (vecchio indirizzo e-mail ! Nuovo indirizzo = info@uricchio.de )

Sent: Tuesday, May 17, 2005 10:17 AM

Subject: comunicazione

 La denuncia è stata regolarmente protocollata ed è all'attenzione del P.R. che ne sta curando l'istruzione per quanto di competenza.

 CORTE DEI CONTI, Procura Regionale  per la Basilicata , POTENZA

 

SENTENZA:

 

Delibera n. 58/2007 - Comune di Pomarico – Bilancio di previsione 2007/Rendiconto 2005. Pronuncia ai sensi dell’art. 1, c. 168, L. 266/2005

C o r t e   d e i   C o n t i

Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Potenza

Deliberazione n  58/2007

 

La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:

 

Presidente di Sezione:      dr. Francesco Manganelli        Presidente;

Consigliere:                     dr. Antonio Nenna                  Componente;

Primo Referendario:         dr. Rocco Lotito                     Componente-Relatore

 

nell’adunanza del 24 ottobre 2007

 

Visti i commi 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplinano il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche da parte della Corte dei conti;

Visto l’art. 7, commi 7, 8 e 9,  della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni, con la quale è stato deliberato il regolamento per l’istituzione e l’organizzazione, nelle Regioni a statuto ordinario, delle Sezioni regionali di controllo;

Visti i commi da 166 a 168 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266  (legge finanziaria per il 2006); 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 7.7.2006 con la quale sono state approvate le “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2005”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2 del 19.3.2007 con la quale sono state approvate le “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2007”;

Viste le relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2005 e sul bilancio di previsione 2007, trasmesse, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di POMARICO (MT);

Viste le note di questa Sezione di controllo di richieste di chiarimenti e le relative risposte;

Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo, con la quale è stata fissata l’adunanza per la specifica pronuncia da adottarsi ai sensi del comma 168 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la nota  indirizzata al Sindaco ed all’Organo di revisione al fine di instaurare il contraddittorio per l’emanazione della predetta pronuncia;

Viste le controdeduzioni fatte pervenire dal Sindaco;

Comparsi, per il Comune di POMARICO, il Sindaco, il Responsabile del Servizio finanziario e il Ragioniere comunale;

Comparso il Revisore dei conti del predetto Comune;

Udito il relatore Primo Referendario dr. Rocco Lotito;

Udito l’intervento del Sindaco;

Tanto premesso, sulla base delle relazioni di cui all’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e della conseguente attività istruttoria svolta, così 

DELIBERA

§                Con riferimento alla relazione sul bilancio di previsione 2007 si dichiara:

- che, dalla verifica delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità che influenzano la situazione corrente dell’esercizio finanziario 2007, è emerso che buona parte delle entrate da recupero dell’evasione tributaria, per oltre 80.000 euro (nota: Ma non saranno mica quelli che hanno speso per la rotatoria ? Dopo quelli spesi per il Palazzo Marchesale ?"), pur avendo carattere straordinario, non sono state rivolte al finanziamento delle spese della medesima tipologia, visto che, come dichiarato nella risposta dell’Organo di revisione, sono servite per il finanziamento di spese correnti ordinarie, circostanza che può denotare difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio. Lo stesso dicasi per l’avanzo di amministrazione che, nell’esercizio 2006, risulta utilizzato per le spese relative ad energia per pubblica illuminazione. Si consideri che il complesso delle entrate di carattere straordinario applicate alla parte corrente del bilancio non dovrebbe essere superiore a quello delle spese correnti aventi la medesima caratteristica. Si invita, pertanto, l’ente a monitorare il rispetto del predetto equilibrio.

Si prende atto di quanto riferito dal Sindaco, con la nota del 19 ottobre 2007, in ordine alle difficoltà finanziarie in cui, al fine di assicurare i servizi ai cittadini, incorre il comune, di piccole dimensioni e costretto, talvolta, ad utilizzare entrate straordinarie per garantire la sopravvivenza stessa dell’ente.

 

·                Con riferimento alla relazione sul rendiconto 2005, del quale si rileva la tardiva approvazione in contrasto con la disposizione di cui all’art. 227, secondo comma, del TUEL, si dichiara:

- che - in violazione dell’art. 230, settimo comma, del TUEL - l’ultimo aggiornamento dell’inventario risulta effettuato solo nel 1996; per una  corretta redazione del conto del patrimonio risulta necessario adempimento preliminare la redazione di un veritiero e completo inventario dei cespiti di cui l’ente è titolare, da valutarsi secondo i criteri dettati dall’art. 230 del TUEL; l’acclarata mancanza di un aggiornato inventario determina la conseguenza che le rappresentazioni contabili contenute nella situazione patrimoniale dell’ente non possono essere ritenute attendibili;

- che l’esercizio 2005 ha fatto registrare un risultato di gestione negativo, circostanza, peraltro, che non appare isolata e circoscritta (visto il suo verificarsi anche nei precedenti esercizi 2003 e 2004).

Orbene, eccettuati alcuni circoscritti casi (in cui, ad esempio, si sia verificata l’applicazione dell’avanzo vincolato o in cui l’avanzo libero sia stato applicato a spese di investimento o a spese correnti non ripetitive), il predetto risultato negativo apparirebbe indicativo di un’ingiustificata insufficienza delle entrate concretizzatesi nell’ambito dell’esercizio finanziario a coprire le spese generate dal medesimo esercizio e richiederebbe un’opera di attento monitoraggio da parte dell’ente.

L’importanza della considerazione separata del detto risultato, peraltro, è data dalla necessità per l’ente di valutare, anno per anno, l’efficacia dell’azione amministrativa e la sua capacità di generare o consumare risorse. E’, peraltro,  necessario che l’ente, nella relazione al rendiconto, valuti “…sulla base del trend storico, l’andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell’ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all’inizio dell’anno. L’eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l’ausilio del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia l’equilibrio economico-finanziario che l’equilibrio finale” (punto 66, lett. b, principio contabile n. 3).

Si prende atto del fatto che, nella nota del 15 settembre 2007, l’Organo di revisione ha rilevato che il negativo risultato di gestione per gli anni dal 2003 al 2005 risulta essere in continua diminuzione, ed ha assicurato un puntuale monitoraggio per evitare, per quanto possibile, il ripresentarsi del fenomeno negli anni successivi;

- che spese correnti ripetitive e ordinarie risultano finanziate con risorse di carattere straordinario come l’avanzo di amministrazione non vincolato alla parte corrente, prassi che (pur essendo consentita dalla legge, nei circoscritti limiti previsti dalle singole discipline normative) può denotare una difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio; si rinvia sul punto a quanto sopra riportato con riferimento all’analogo rilievo relativo all’esercizio 2006, anche riguardo alle controdeduzioni dell’amministrazione;

- che, al 31.12.2005, sono risultati sussistenti residui attivi con alto grado di anzianità (quelli risalenti ad esercizi antecedenti al 2000 rappresentano l’8,24% del totale) e che il rapporto tra il totale dei residui attivi, sempre al 31.12.2005, ed il totale degli accertamenti di competenza 2005 raggiunge il 99,78% (così rasentando la soglia di attenzione individuabile, in via prudenziale, nella percentuale del 100%).

La predetta entità degli evidenziati rapporti, in linea generale, rende necessario che l’amministrazione attui un costante e attento monitoraggio al fine di verificare se tali percentuali siano indicative della sussistenza di ritardi nelle riscossioni (o nei procedimenti amministrativi presupposti), la quale determinerebbe l’esigenza dell’adozione di ogni opportuno provvedimento diretto a migliorare la capacità dell’ente di effettiva acquisizione delle risorse, ovvero siano rivelatrici della conservazione di partite inesigibili o insussistenti che potrebbe essere foriera di possibili ripercussioni sugli equilibri di bilancio; in tale ultimo caso si renderebbe necessario un rigoroso periodico riaccertamento dei residui attivi (che, nel caso conduca all’eliminazione di residui insussistenti o di dubbia esigibilità, deve comunque recare adeguata motivazione dei responsabili dei servizi: cfr. punto 31 del principio contabile n. 2) ed un’attenta attività di controllo e verifica del permanere dei requisiti essenziali per l’accertamento delle entrate, e cioè la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto creditore, la somma e la scadenza (si consideri quanto chiarito al punto 50 del principio contabile n. 3, ove si specifica che “…gli accertamenti possono essere iscritti nel conto del bilancio solo quando l’ente è effettivamente controparte di un rapporto contrattuale o detiene la titolarità ad incassare una entrata tributaria e/o un trasferimento”; in tema si confrontino i punti 29 e seguenti del principio contabile n. 2). Si evidenzia, poi, quanto raccomandato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali al punto 55 del principio contabile n. 3: <<Al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario, in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, l’ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata nell’intervento di spesa “fondo svalutazione crediti”>>. Al successivo punto 66, lett. d, dello stesso principio contabile, inoltre, è previsto che l’ente verifichi, in presenza di residui con alto grado di anzianità, ove sia possibile condizionare al loro effettivo realizzo l’impiego del positivo risultato di amministrazione.

Si consideri, poi, che un aumento significativo  dei residui attivi determina, in genere, squilibri nella gestione di cassa e, con riferimento alle connesse necessità di periodica verifica e riaccertamento, provoca anche un rallentamento dell’attività gestionale dell’ente.

Sul fronte della spesa si rileva che il rapporto tra il totale dei residui passivi al 31.12.2005 (tra cui si registrano anche poste con decorrenza antecedente al 2000) ed il totale degli impegni di competenza 2005 raggiunge il 158,83% (così superando la soglia di attenzione individuabile, anche in questo caso, nella percentuale del 100%).

Tale situazione impegna l’amministrazione ad effettuare un’attenta opera di riaccertamento (si confronti quanto esplicitato ai punti 58 e seguenti del principio contabile n. 3) finalizzata al mantenimento dei soli residui per i quali sussistano tutti i presupposti di legge e, per questi, ad adottare gli opportuni provvedimenti tesi a superare ogni eventuale ingiustificato ritardo nei procedimenti di erogazione della spesa.

Ciò premesso in linea generale, nella fattispecie l’Organo di revisione, nell’evidenziare che molti dei residui con alto grado di anzianità sono relativi ad opere pubbliche non ancora portate a compimento, nella nota del 15 settembre 2007 ha assicurato una attenta operazione di verifica delle partite relative ai residui in occasione dell’approvazione del prossimo conto di bilancio.

Sul punto questo Collegio ritiene, comunque, necessario che l’amministrazione, per quanto di sua competenza, dia impulso ai programmi di realizzazione degli investimenti anche al fine di ridurre, attraverso l’esecuzione della spesa, la mole dei residui in conto capitale;

ordina

-   che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio dell’ente, affinché ne dia urgente comunicazione all’assemblea consiliare per l’adozione delle necessarie e consequenziali misure correttive, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo al fine di consentire alla stessa di espletare l’attività di vigilanza prevista dal comma 168 dell’art. 1 della legge n. 266/05;

-   che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria nonché alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

 

Così deliberato in Potenza nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2007.

                                             

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

                                                    F.to Pres. dott. Francesco MANGANELLI

 
 
          IL MAGISTRATO 

     F.to dott. Antonio NENNA

 

   
IL MAGISTRATO  RELATORE

      F.to dott. Rocco  LOTITO

 

 

    Depositata in Segreteria il 9 novembre 2007

           IL PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

                         F.to dott. Giovanni CAPPIELLO

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni leggete  per favore quest'altra sentenza:

http://studiolegalelutezia.com/archivio/files/Aree%20Protette/Giurisprudenza/TAR%20basilicata%20783_04.htm

 

"AMMINISTRARE A POMARICO"

 

Ripetiamo:  È purtroppo capitato a noi. Potrebbe capitare anche a voi !  Questo sito serve solo come avvertimento !

 

Leggete e guardate ! Così si amministra a Pomarico, Provincia di Matera, Italia: - Dopo aver rubato i fondi pubblici e la proprietà ai privati. Dopo aver recato danno e distrutto la zona per la Legge 167, vengono premiati, ricevuti dal Presidente della Repubblica Italiana e si aumentano anche lo stipendio

Circolare de  „I DEMOCRATICI DI POMARICO”

 

del 17.01.2001

 

TANTI MILIONI PER GLI “INQUILINI” del CONVENT

(Nota di Paolo Uricchio: Convento = La sede di casa nostra ! / Barzelletta !)

 

AL SINDACO “FINALMENTE” corrisposte L.4.200.000 MENSILI (Nota di Paolo Uricchio: Per continuare comodamente a fare il tirocinio dal cugino Petrachi a Matera !)

 

AI CITTADINI AUMENTATA LA TASSA SUI RIFIUTI DEL 27,5 %

 

Lo sapevate che… l’Amministrazione più confusionaria e destabilizzante che sia mai apparsa nella storia pomaricana (ed è tutto dire) ha chiuso il 2000 con una PIOGGIA di REGALI ? Sembra incredibile, ma vero. Le strenne natalizie sono servite a “UNGERE LE RUOTE” dei quattro funzionari CAPI AREA e a rincuorare i “FRATI” del CONVENTO  (leggi municipio !)

A mantenere calmo e unito il pollaio: Un gruzzolo di circa 70 milioni. Si può ben dire senza ironia, che tutti sono stati ripagati delle fatiche compiute durante l’anno: SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI e FUNZIONARI:  Nessuno può lamentarsi !

 

Il “GRATTA E VINCI” è iniziato con la DELIBERA DI GIUNTA N. 136, del 6 dicembre 2000, a beneficio dei CAPI AREA.

 

LA GIUNTA, infatti, recependo “appieno” la NORMA sulla risistemazione della macchina burocratica del Pubblico Impiego, che consente di promuovere i CAPACI e COMPETENTI (Nota di Paolo Uricchio: A Pomarico:  Hahahahahahaha !!! … una barzelletta infinita !) e di liberarsi dei fannulloni e degli incapaci, ha provveduto alla sconsiderata erogazione dell’INDENNITÀ DI FUNZIONE ai CAPI AREA (nota: Tra questi, p.e.  Il Sig. Tudisco,  Arch. Pignatelli, Geom. Epifania ) del Comune di Pomarico per l’anno 1999.

 

UN BOTTINO PARI A  30 milioni (Lire 7.500.000 ciascuno)

 

È significativo sottolineare che il provvedimento (destinato ad accrescere per il 2000-1) Ha “GRAZIATO” persino, chi continua a considerare l’ufficio un’area di parcheggio durante il mensile viaggio verso l’indispensabile e comunque puntuale VENTISETTE.

 

C’è da chiedersi, con un pizzico di inevitabile ironia: Perché ancora molti uffici funzionano peggio di prima, visto che tutti i CAPI AREA sono stati PREMIATI per PRODUTTIVITÀ, RENDIMENTO e RISULTATI RAGGIUNTI ?

 

C`è poi un’altra considerazione da fare, con l’aiuto del senso comune: Dov’è finito quel fantomatico NUCLEO DI VALUTAZIONE, presieduto dalla SEGRETARIA COMUNALE ? Quando si accorgerà costei del danno che  producono operazioni così disinvolte ?

 

Ovviamente, se siamo ridotti male è perché abbiamo amministratori incapaci di fare, perfino, la “O” con il fondo del bicchiere.

 

L’unica arte in cui sono ECCELSI è quella dell’occupazione di una POLTRONA dal VENTISETTE SICURO. In quest’arte sembrano CARRI ARMATI. Sanno quello che vogliono e lo dicono SENZA PELI SULLA LINGUA. L’ultima conferma è arrivata il 29 dicembre scorso, quando il FUNZIONARIO del SERVIZIO AMMINISTRATORI ha “finalmente” provveduto alla liquidazione dell’INDENNITÀ DI FUNZIONE agli AMMINISTRATORI, con decorrenza dall’1.06.2006 al 31.12.2000

 

Un FAGOTTO DI BEN OLTRE 38 MILIONI a cui bisogna aggiungere altre ragguardevoli somme già corrisposte per lo stesso periodo: INDENNITÀ, MISSIONI; GETTONI DI PRESENZA  e PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE.

 

UNA “SCORPACCIATA”  FIGLIA DELLA “POLITICA DEL CARCIOFO”

 

Ecco il “dolce carbone donato in occasione della ricorrenza della  BEFANA:

 

A NICOLA RAUCCI -  SINDACO  -  Lit. 18.964.960 (oltre Lit. 10.435.040 già     incamerate per lo stesso periodo). E...dopo aver usato le casse comunali solo da ristorante "self-service, viene anche premiato. Oggi, da avvocato e nel  2008, si sente autorizzato a dover dare suggerimenti su come gestire un paese. Roba da matti !

No, meglio  - il 2016 fa il DIRETTORE AL GAL BRADANICA

GAL  BRADANICA:  Nicola RAUCCI ----  UN LADRO FA CARRIERA 

A NICOLA AMATI – vice sindaco – Lit. 5.880.000

A PIERLUISA RIZZI – assessore -  Lit. 4.410.000

A MICHELE LATERZA – ASSESSORE -  Lit. 4.410.000

A ROCCO PIERRO – ex assessore – Lit. 3.780.000

A F.SCO MARTELLI – nuovo assessore – Lit. 630.000

 

C’è da domandarsi: Quanto costeranno, questi “amministratori virtuali”, fino alla conclusione della legislatura ? Secondo alcuni, circa 500 MILIONI

 

Rimane da chiedersi: Quali benefici ne trarranno i cittadini di Pomarico ? I bene informati parlano già di un immediato “PACCO” in arrivo:

 

L’aumento del 27,5 % della tassa sulla “MONNEZZA”

 

.. un formidabile accorgimento per far quadrare i conti del “CONVENTO”

 

Come disse VESPASIANO quando istituì le utili “”edicole “ romane:

 

“ PECUNIA NON OLET” (il denaro non ha odore).

 

F.I.P. 17.01.2004

 

I DEMOCRATICI DI POMARICO

 

 

Nota: La profezia della Signorina Filomena DICANIO si è avverata ! “… faremo noi come hanno tatto loro ! “  (Nota ! Come ha fatto l’ Amministrazione Mancini !)  Quindi ruberanno !

 

 

Domanda: Perché a questo punto dovrebbero fregarsene proprio dei risparmi e degli investimenti degli emigrati  a Pomarico? Tanto, abbiamo fatto 12! Facciamo anche 13 ! No ?

 

Se non succede nulla e questo è il sistema ! Dov’è il problema ?  

 

 

 

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Tutta la storia di questa tragedia, in un prologo tre atti e un epilogo,  dovuto alla decisione della famiglia  URICCHIO di acquistare proprietà a POMARICO (Provincia di MATERA), Meridione d'ITALIA, per tornare nel paese NATIVO sul sito

WEB    http://www.uricchio.de

 

 

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